Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 11/12/2025 n. 3927 ha chiarito importanti dubbi riguardanti i tempi e le modalità della Polizza C.A.R. (Contractor’s All Risks). Per una corretta comprensione del parere, è opportuno fare una premessa richiamando il quadro normativo di riferimento.
L’art. 117, comma 10, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che l’esecutore dei lavori ha il dovere di costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa di tipo C.A.R. con il fine di garantire la copertura dei rischi connessi all’esecuzione dell’opera.
La Polizza deve essere valida a decorrere dalla data di consegna dei lavori fino al collaudo provvisorio ovvero, in ogni caso, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
Nella prassi le compagnie assicurative richiedono di indicare già al momento della stipula la “data di consegna lavori”, ma questa data spesso non è ancora nota perché manca il verbale di consegna.
Il Quesito e il chiarimento fornito dal Supporto giuridico del MIT.
Le richieste interpretative riguardavano quindi il momento corretto per la stipula e la consegna della polizza, nonché gli effetti derivanti dall’eventuale inadempimento dell’esecutore.
Il quesito.
In particolare, si chiedeva se:
- È legittimo richiedere all’esecutore la stipula della polizza contemporaneamente alla firma del contratto, adottando la formula “a decorrere dalla data di consegna come da verbale”.
- In caso di mancata consegna, l’impresa possa considerare anche i costi della Polizza come danno.
- La polizza debba essere richiesta dal Direttore dei Lavori al momento della convocazione per la consegna, o comunque entro 10 giorni prima della consegna dei lavori.
- Nel caso in cui l’azienda non adempia l’obbligo assicurativo, sia lecito non procedere alla consegna anche oltre il limite di 45 giorni dalla stipula del contratto.
La risposta aggiornata del MIT.
Innanzitutto, è importante evidenziare che il comma 10 dell’art. 117 del d.lgs.36/2023 disciplina una polizza assicurativa ulteriore rispetto a quella disciplinata dal comma 1 del medesimo articolo 117 del Codice relativa alla polizza fidejussoria denominata “garanzia definitiva”.
Quest’ultima deve essere consegnata alla data di stipula del contratto e serve:
- come garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- per il risarcimento dei danni derivanti dall‘eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- per il rimborso delle somme pagate in più all‘esecutore, rispetto alla liquidazione finale.
La polizza assicurativa di cui al comma 10 dell’art. 117 del d.lgs.36/2023, invece, copre i danni alle opere e agli impianti, anche preesistenti, che possono verificarsi durante l’esecuzione dei lavori. L’importo da assicurare deve essere calcolato in base al valore dell’appalto.
Quest’ultima polizza assicurativa può essere stipulata dopo la firma del contratto, ma deve essere consegnata alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; in questo caso la data di “consegna dei lavori” deve essere nota.
La mancata consegna della polizza costituisce inadempimento contrattuale, con tutte le conseguenze previste dalla normativa per gli obblighi derivanti dal contratto e non rispettati dall’appaltatore.
La Polizza C.A.R.: perché è importante e come funziona.
La Polizza C.A.R. è una soluzione nata specificamente per tutelare tutto quello che riguarda un cantiere, offrendo garanzie non solo al committente e all’appaltatore principale (o alla stazione appaltante), ma anche agli eventuali subappaltatori e, più in generale, a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera.
Attraverso la Polizza, la compagnia assicurativa si impegna a indennizzare gli eventuali danni che possono derivare dalla costruzione o intervento in un’opera civile. Durante lo svolgimento dei lavori, infatti, le imprese incaricate sono esposte a numerosi rischi, come incidenti o errori umani.
Nella maggior parte dei casi, inoltre, si tratta di lavori lunghi e spesso complessi in cui concorrono diverse variabili con potenziali e rilevanti ripercussioni di natura economica e giuridica, sia a carico dell’impresa esecutrice sia della committenza.
La Polizza C.A.R. disponibile su Heca.
La soluzione disponibile su Heca è la Polizza C.A.R. Merloni, così denominata in riferimento alla Legge Merloni n. 109/1994 e successive modifiche, che ha introdotto per la prima volta l’obbligatorietà di tale copertura negli appalti pubblici, definendone struttura e requisiti.
La Polizza si articola in due sezioni, offrendo una tutela completa durante l’esecuzione dei lavori.
Nella Sezione A sono coperti i danni diretti all’opera come:
- Partita 1: opere e impianti permanenti e temporanei;
- Partita 2: opere e impianti preesistenti;
- Partita 3: demolizione e sgombero.
La Sezione B comprende la Responsabilità Civile verso terzi (RCT), che tutela l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento in caso di danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle attività assicurate.
Una delle principali caratteristiche della Polizza C.A.R. è la sua natura a “ombrello”: stipulando questa Polizza si assicurano diversi rischi e si evita di dover stipulare altre assicurazioni.
In questo modo sono garantite, ad esempio:
- una maggiore semplicità gestionale, con un solo contratto e un unico interlocutore;
- la riduzione del rischio di esporsi a scoperture tra le diverse polizze;
- una liquidazione dei sinistri più fluida ed efficace.
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