istituito l'arbitro assicurativo

Dal 24 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge che istituisce l’arbitro assicurativo. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio scorso, a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo un percorso di approvazione alquanto lungo e complesso.

 

L’istituto dell’arbitraggio o lodo arbitrale
 

È questa una modalità alternativa di risoluzione delle controversie sorte sull’interpretazione di un contratto tra privati, attuata senza dover ricorrere al contenzioso giuridico. Il suo istituto è previsto dal Codice di Procedura Civile, agli articoli che vanno dall’806 all’840.

In pratica, si tratta di un accordo, un tipo di Adr (Alternative Dispute Resolution), il cui scopo è risolvere le controversie senza passare per il tribunale. Tale accordo deve essere espresso chiaramente nel contratto, con una clausola compromissoria, perché non può essere presunto.

Le polizze di assicurazione e i trattati di riassicurazione, ad esempio, contengono sempre clausole di questo tipo, nelle quali si definiscono i dettagli del procedimento arbitrale, indicando compiti e limiti di operatività degli arbitri.

In caso di controversia, ciascuna delle parti nomina un arbitro e i due ne nominano a loro volta un terzo. Ogni decisione presa a maggioranza semplice dal collegio arbitrale così costituito, sarà poi vincolante per le parti in causa. Qualora il contratto non preveda espressamente l’elezione di un terzo arbitro e non vi sia accordo tra i due esistenti, sarà il Tribunale di competenza a nominarlo.

Il giudizio arbitrale, o lodo, costituisce una procedura squisitamente privata, che rappresenta un atto negoziale alternativo al giudizio civile e non può essere equiparato a una sentenza, a meno che esso non venga depositato presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui è stato emesso e venga quindi reso esecutivo con pronuncia del giudice competente.

Il lodo può essere comunque impugnato o revocato in talune circostanze previste dalla legge.

In base alle modalità di svolgimento della procedura, si distinguono diversi tipi di arbitrato. I più comuni sono quello rituale, nel corso del quale gli arbitri si attengono alle norme del Codice di Procedura Civile, e quello irrituale, nel quale gli arbitri stabiliscono essi stessi le modalità di svolgimento della procedura.

Com’è intuibile, quest’ultimo tipo di arbitrato non può essere reso esecutivo dalla pronuncia di un tribunale, assumendo la forza di un atto giuridico, come può accadere invece per l’arbitrato rituale.

Quest’istituto riveste un ruolo piuttosto rilevante in ambito internazionale, ad esempio in ambito riassicurativo. La riassicurazione, infatti, ha caratteristiche tipicamente globali e l’arbitrato internazionale (o arbitrato commerciale internazionale), che riguarda le controversie ove le parti contrattuali hanno sede o domicilio in stati diversi, si applica perfettamente ad esse. Un esempio è rappresentato dalla Camera di commercio internazionale (ICC), normata dalle cosiddette Arbitration Rules. La ICC è la più grande organizzazione commerciale internazionale. Essa rappresenta le aziende di tutto il mondo, con l’obiettivo di promuovere gli investimenti e favorire l'apertura dei mercati di beni e servizi e la libera circolazione dei capitali. Uno dei suoi settori è proprio dedicato alla risoluzione delle controversie tramite MARC (Metodi alternativi di risoluzione delle controversie).

Com’è intuibile, la natura di questo tipo di istituto può comportare problemi di sovrapposizione e di coordinamento tra diverse fonti giuridiche di origine e natura diverse, dalle convenzioni internazionali alle legislazioni nazionali. Di vitale importanza è quindi che le parti interessate redigano testi di clausole compromissorie completi ed efficaci, per ridurre al minimo il ricorso ad ulteriori riferimenti normativi, finendo con lo spogliare l’istituto stesso di ogni efficacia.

 

L’istituzione dell’arbitro assicurativo
 

L’arbitro assicurativo, ovvero l’organismo di giustizia stragiudiziale che avrà il compito di risolvere le questioni riguardanti i contratti assicurativi, così come fanno nei loro rispettivi settori quello bancario (ABF) e quello finanziario (ACF), è entrato dunque in vigore a partire dal 24 gennaio 2025.

Si tratta di un organismo pensato per gestire le controversie tra clientela e operatori delle assicurazioni, con finalità deflattiva del contenzioso, mediante accesso ad una procedura conciliativa caratterizzata da imparzialità e tempistiche definite.

Come si è accennato, l’iter di questa norma è stato alquanto lungo e complesso: si parla di questa figura dal 2018. L’obiettivo di offrire maggiori tutele agli assicurati discende infatti dalla direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), che prevedeva che le procedure e i requisiti in vigore per l’arbitro bancario e finanziario si applicassero anche a quello assicurativo.

La struttura dell’arbitro assicurativo, inoltre, fa parte dell’implementazione della direttiva europea 2013/11 sui sistemi di Adr (Alternative Dispute Resolution), recepita nel Codice del Consumo.

L’approvazione di questo istituto doveva risultare da un decreto interministeriale, da emanare di concerto tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico) e il Ministero della Giustizia, su proposta dell’IVASS. Ma sono emersi alcuni elementi di criticità, legati alla complessità delle procedure e dei soggetti coinvolti. Tra questi, ad esempio, le caratteristiche tipiche del mercato assicurativo, nel quale operano attori che sono spesso in contrapposizione l’uno con l’altro, come imprese e broker assicurativi.

Inoltre, in una controversia assicurativa, l’accertamento della responsabilità o la valutazione e quantificazione dei danni, effettuati senza servirsi del supporto di consulenti tecnici e testimonianze orali, risulta piuttosto complessa: non dimentichiamo, infatti, che l’arbitro non può servirsene, come vedremo più avanti.

Tornando a noi, dopo lunghe vicissitudini, il decreto n. 215 del 6 novembre 2024 (G.U. 9 gennaio 2025, n. 6) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha finalmente introdotto il ruolo dell’arbitro assicurativo e il relativo Regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale nelle assicurazioni.

 

Funzionamento dell’arbitro assicurativo
 

L’arbitro assicurativo è un organismo indipendente, istituito presso l’IVASS, che si occupa di tutte le controversie relative alle prestazioni e ai servizi derivanti dai contratti di assicurazione.

Non gestisce, invece, i grandi rischi (quelli definiti all’art. 1, c.1, lett. r del Codice delle Assicurazioni), e tutti i sinistri che fanno capo alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici).

Ricorderemo che quest’ultima è un'azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce i servizi assicurativi di rilievo pubblico, tra i quali il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia,  il Fondo di solidarietà in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, l'Organismo di indennizzo, il Centro di informazione italiano e la Stanza di Compensazione.

L’arbitro assicurativo può avvalersi di uno o più collegi, composti da soggetti competenti e con elevato livello di indipendenza dalle imprese e dagli intermediari assicurativi.

Ogni collegio è formato da 5 membri, dei quali il presidente (che resta in carica 5 anni) e due componenti sono incaricati dall’IVASS.

Un altro membro viene scelto dalle associazioni più rappresentative delle imprese assicurative e uno dalle associazioni più rappresentative degli intermediari. Solo uno di questi, però, potrà partecipare al ricorso, a seconda della natura del ricorso stesso.

Appartiene poi al collegio un membro designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), oppure uno scelto dalle principali associazioni di categoria.

Il mandato dei vari membri del collegio, fatta eccezione per il presidente, ha una durata di 3 anni.

Le imprese e gli intermediari che sono iscritti all’Albo delle imprese, al Rui o ai relativi elenchi aderiscono automaticamente all’istituto, senza bisogno di inviare alcuna comunicazione o richiesta specifica. Qualora non volessero aderire, gli stessi dovranno comunicarlo all’IVASS, specificando però di voler utilizzare un altro sistema di risoluzione delle controversie.

Entro 4 mesi dalla sua entrata in vigore, l’IVASS dovrà assicurarsi che siano applicate le disposizioni tecniche e attuative di dettaglio, tramite l’emanazione di un provvedimento specifico.

 

Ambito di operatività
 

Le questioni delle quali si può occupare l’arbitro assicurativo riguardano quei contratti che hanno per oggetto l’accertamento di diritti delle parti, anche di tipo risarcitorio, gli obblighi e le facoltà relative a prestazioni e servizi assicurativi e il mancato rispetto delle regole di comportamento previste dal CAP (il Codice delle Assicurazioni), per quel che attiene l’attività di distribuzione assicurativa.

I ricorsi possono riguardare anche somme di denaro, a condizione che non vengano superati determinati importi.

•           Per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita: 150.000 euro per i rami vita e 300.000 euro per le polizze del ramo I.

•           Per le controversie derivanti da contratti di assicurazione contro i danni:  2.500 euro per i casi di responsabilità civile promossa tramite azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile, e 25.000 euro in tutti gli altri casi.

Come accennato, l’arbitro assicurativo può svolgere la sua funzione prendendo decisioni su base documentale: può sentire le parti, ma non può essere coadiuvato da testimonianze orali o perizie tecniche.

Ogni ricorso deve essere preceduto da un reclamo, pena la sua inammissibilità, e deve essere presentato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso. Il ricorso all’arbitro assicurativo, quindi, sarà esperibile solo dopo la presentazione di un reclamo alla compagnia o all'intermediario, entro il termine indicato. Il fatto che il procedimento possa essere avviato solo dopo che sia stato sporto un reclamo attesta che a farlo possa essere solo il cliente (o un soggetto munito di procura).

Cliente è qualsiasi soggetto - diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario - che ha o ha avuto con un’impresa o un intermediario un rapporto contrattuale, avente come oggetto prestazioni o servizi assicurativi o al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell’impresa o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative.

In pratica, parliamo quindi del contraente/assicurato o del danneggiato.

Qualora il ricorrente sia un consumatore, il ricorso può essere presentato da un’associazione di consumatori.

Devono essere sempre allegate la documentazione a sostegno della richiesta presentata, la conferma della presentazione del reclamo e la prova del pagamento del contributo di partecipazione previsto ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. L’assenza della documentazione prevista comporterà inammissibilità del ricorso.

 

Tempistiche e limiti dell’arbitro assicurativo
 

Per garantire la celerità della procedura, il decreto dispone per la stessa termini perentori. Una volta ricevuta notifica del ricorso, l’impresa o l’intermediario dovranno infatti inviare alla segreteria tecnica una memoria di controdeduzioni, entro il termine di quaranta giorni. Quest’ultima trasmetterà la memoria al ricorrente, entro 5 giorni.

Il ricorrente avrà quindi venti giorni, dalla ricezione della memoria, per presentare una replica, che verrà trasmessa dalla segreteria tecnica all’impresa e/o all’intermediario entro ulteriori 5 giorni.

Esaurita tale fase, il Collegio dovrà rendere la propria decisione motivata, entro novanta giorni dalla ricezione del fascicolo così formato, prorogabili per ulteriori novanta giorni, in caso di particolare complessità della controversia.

Analogamente a quanto accade per l’arbitro bancario e finanziario, quest’organo non esprime decisioni automaticamente passibili di enforcement.

L’impresa o l’intermediario dovranno eseguire la decisione dell’arbitro entro 30 giorni e nei successivi 5 giorni trasmetteranno alla segreteria tecnica apposita documentazione. La mancata comunicazione dell’avvenuto adempimento equivarrà a inadempienza.

In mancanza, l’inadempienza sarà resa nota - nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali - mediante pubblicazione in una sezione apposita del sito internet dell'arbitro stesso, per un periodo di cinque anni.

Prima di tale scadenza, il collegio potrà disporre la cancellazione della pubblicazione (su istanza di parte), se fosse intervenuta una sentenza definitiva dell’Autorità giudiziaria, favorevole all’impresa o all’intermediario, o se questi ultimi avessero comunicato l’adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo o il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti.

Il cliente potrà comunque agire in giudizio, nel caso in cui non ritenga la decisione dell’arbitro soddisfacente per i propri interessi o allo scopo di ottenere una decisione giudiziale esecutiva.

Sarà l’autorevolezza dell’arbitro a determinare una maggiore attenzione da parte dei giudicanti, rispetto alla sua decisione, per quanto sia possibile che il procedimento giudiziale conduca a risultati differenti.

Ricordiamo, infatti, che la decisione dell’arbitro assicurativo non è suscettibile di esecuzione.

Con l’ordinanza n. 218 del 21 luglio 2011, la Consulta aveva osservato che l’arbitro bancario e finanziario (quello assicurativo non era ancora stato istituito) non rappresentavano un organo abilitato a sollevare questione di legittimità costituzionale, in quanto non esercitavano funzioni giudicanti, non erano collocati interamente in una posizione super partes e le loro decisioni non avrebbero prodotto i medesimi effetti di una sentenza pronunciata dall’Autorità giudiziaria, non essendo previsti mezzi di impugnazione contro di essi e non precludendosi l’eventuale ricorso all’Autorità giudiziaria medesima.

La stessa Banca d’Italia aveva evidenziato che l’arbitro bancario o finanziario non avrebbero dovuto essere confusi con l’arbitrato previsto dal codice di procedura civile.

Quest’ultimo, ricorderemo, presuppone un accordo delle parti, volto a sottoporre la lite al giudizio di uno o più arbitri, i quali emettono poi una decisione vincolante.

Anche la magistratura ordinaria ha ribadito che le decisioni degli arbitri bancario e finanziario non sono equiparabili ai lodi arbitrali. La sentenza n. 3654/2022 del Tribunale di Roma ha affermato che questo istituto, sotto il profilo giuridico, non è assimilabile a conciliazione, arbitraggio o arbitrato irrituale. “È invece qualificabile come un meccanismo stragiudiziale di risoluzione delle controversie di natura contenziosa e decisoria-aggiudicativa, le cui decisioni non possono tuttavia passare in giudicato o costituire un titolo esecutivo, nemmeno ricorrendo allo strumento del decreto ingiuntivo in caso di decisione non eseguita dall’intermediario”.

 

Incognite e vantaggi
 

Da più parti è stata apprezzata la funzione regolatoria che Abf (arbitro bancario), Acf (arbitro finanziario) e ora Aas (arbitro assicurativo) potranno esercitare nella creazione di orientamenti interpretativi uniformi, migliorando il livello di predittività ed evitando che l’incertezza possa consentire o giustificare tecniche dilatorie nell’esecuzione dei contratti.

 

In ogni caso, l’IVASS - che dovrà approntare un provvedimento recante le disposizioni tecniche e attuative entro 4 mesi dall’entrata in vigore del decreto - le imprese e gli intermediari assicurativi e financo le associazioni dei consumatori, sono già al lavoro per capire nel dettaglio i meccanismi per il funzionamento di questo strumento lungamente atteso.

Alcune problematiche risiederanno certamente nel rispetto delle tempistiche, alquanto stringenti, da rispettare, ma anche nel fatto che questo istituto, come si è accennato, sembra avere una portata più limitata rispetto alle funzionalità del lodo arbitrale classico, per lo meno per quanto attiene ai relativi meccanismi di enforcement.

Per quanto riguarda la disamina dei possibili vantaggi e svantaggi nell’uso di questo strumento, risultano interessanti gli studi effettuati per comparare i risultati delle controversie gestite in arbitrato, con quelle portate in giudizio in Tribunale. Tra questi, c’è da segnalare la ricerca dell’Università Bocconi (SDA Bocconi School of Management) che ha comparato i risultati delle controversie gestite in arbitrato presso la CAM (Camera Arbitrale di Milano) con quelle giudicate in Tribunale.

Al centro dello studio, il concetto di “valore finanziario” del tempo speso per ricorrere all’istituto dell’arbitraggio, partendo dal presupposto che lo stesso dovrebbe liberare risorse che resterebbero invece bloccate nella controversia giudiziale. Parliamo in pratica della convenienza economica del ricorso all’arbitrato, tenendo però conto del fatto che queste ricerche  sono state effettuate prima dell’istituzione dell’Aas e non tengono ancora conto dei limiti che quest’ultimo potrebbe presentare – come si è accennato – sotto il profilo dell’esecuzione.