secondo il mit l'autentica notarile per le fideiussioni non è più valida

Chi partecipa alle gare pubbliche può ancora presentare una polizza fideiussoria con autentica notarile oppure il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) ha modificato in modo definitivo le regole?

Sul tema è intervenuto il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3910 dell’11 dicembre 2025.

Il chiarimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministero ha ritenuto necessario fornire un chiarimento sulle modalità di partecipazione alle gare pubbliche, considerato che continuano a circolare diverse tipologie di polizze fideiussorie.

Nel periodo di transizione, al fine di garantire la continuità operativa, erano state infatti ammesse soluzioni differenti: documenti informatici firmati digitalmente, scansioni di polizze cartacee, copie informatiche corredate da autentica notarile o da attestazioni di conformità rilasciate da pubblici ufficiali.

I dubbi della Stazione appaltante

L’intervento del MIT trae origine da un quesito posto da una Stazione appaltante, che ha chiesto se fosse ancora possibile lasciare agli operatori economici la facoltà di scegliere tra più modalità di presentazione della garanzia, considerate tecnicamente equivalenti, oppure se il nuovo Codice stesse conducendo verso una procedura standardizzata e univoca.

Il dubbio riguardava in particolare la compatibilità tra il nuovo sistema normativo e la prassi di presentare una copia informatica di una polizza cartacea corredata da autentica notarile.

Il parere del MIT: obbligo di emissione digitale

La risposta del MIT incide in modo significativo sulle procedure operative. Il Supporto giuridico, richiamando l’art. 106, comma 3 del Codice, ha sottolineato come l’utilizzo dei termini “emessa” e “firmata” digitalmente non lasci spazio a interpretazioni alternative.

La garanzia fideiussoria, per essere conforme alla normativa, deve nascere direttamente in formato digitale.

Il riferimento normativo: art. 106, comma 3

“La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.”

Secondo la norma, quindi, non è sufficiente digitalizzare un documento cartaceo né ricorrere a strumenti certificativi tradizionali per attribuire validità a una scansione.

Il Codice non richiede soltanto l’apposizione della firma digitale, ma pretende che la garanzia sia integralmente formata come documento informatico, in coerenza con il Codice dell’Amministrazione Digitale e con le regole tecniche definite da AGID.

Cosa cambia ora per Stazioni appaltanti e operatori

Il parere del MIT sancisce il definitivo superamento della procedura basata sulla trasformazione in digitale di un documento analogico. Tale prassi risulta infatti incompatibile con la nuova disciplina, che impone l’utilizzo di documenti nativamente digitali, verificabili e pienamente integrati nei processi di gara.

Ne consegue che la scansione di una polizza cartacea, anche se corredata da autentica notarile, non soddisfa i requisiti previsti dall’art. 106 del Codice.

L’autentica notarile presuppone infatti l’esistenza di un documento cartaceo, mentre il nuovo Codice richiede la produzione di un documento informatico sin dalla sua origine.

Se la garanzia deve essere emessa digitalmente, non esiste più un originale cartaceo da autenticare.

Le Stazioni appaltanti non possono quindi ammettere modalità alternative di presentazione delle garanzie e, di conseguenza, anche gli operatori economici sono chiamati ad adeguarsi al nuovo sistema.

Il parere del MIT non introduce nuove rigidità, ma rende esplicito e definitivo un obbligo già previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

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