Lo scorso 4 settembre 2025 il Governo ha approvato tre disegni di legge delega, volti a riformare gli ordinamenti professionali nel nostro paese. Si tratta di una normativa generale che interessa alcune importanti professioni, specifici provvedimenti per gli avvocati e una disposizione particolare e a lungo attesa per le professioni sanitarie.
 
La riforma generale interessa 14 professioni, tra cui architetti, ingegneri, consulenti del lavoro, agrotecnici, assistenti sociali, attuari e geologi.
Commercialisti e notai restano al momento esclusi, in attesa di un regolamento specifico.
Per le professioni forensi sono previste nuove regole, in particolare per quanto attiene allo svolgimento della professione in forma collettiva. Le professioni sanitarie, infine, potranno finalmente beneficiare del cosiddetto scudo penale, del quale si è molto parlato sulla stampa, in seguito alle polemiche sorte per il continuo aumento delle cause intentate nei confronti della categoria.
In ogni caso, alcune novità accomunano tutti i provvedimenti e tra questi spicca la questione della formazione continua, che dovrà evolvere ed essere in linea con le crescenti esigenze del mercato del lavoro, con particolare enfasi sulla preparazione relativa alle nuove tecnologie. 
Parliamo insomma di una riforma delle professioni ordinistiche, volta non solo ad una riorganizzazione generale degli ordinamenti professionali, ma all’introduzione di nuove norme che vanno dall’equo compenso per gli avvocati, fino alla promozione del ricambio generazionale ed alla lotta al cosiddetto gender gap.
Una volta passati i decreti delega e dopo l'approvazione parlamentare, il Governo avrà 24 mesi per emanare i decreti attuativi che metteranno in pratica la riforma stessa, definendo i dettagli delle nuove norme. 

Cosa prevede il DDL “generale”.

Questo disegno di legge che potremmo definire “trasversale”, perché valido per tutte le professioni, introduce principi comuni per le diverse categorie.
Parliamo, come si è accennato, di 14 professioni anche molto diverse, tra le quali agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, agronomi e forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti industriali, spedizionieri doganali e consulenti del lavoro.
Tra le novità più rilevanti figurano:
  • Equo compenso: verranno introdotte norme per garantire un compenso adeguato a tutti i professionisti, estendendo la tutela anche ai rapporti con clienti e committenti. Questo principio viene quindi esteso  a tutti i rapporti contrattuali e non solo a quelli relativi alla Pubblica Amministrazione, alle banche ed assicurazioni. Il decreto prevede infatti la creazione di parametri per tutte le categorie professionali, con l'obiettivo di fissarli in tempi rapidi dopo l'adozione dei decreti attuativi. Lo scopo è quello di riequilibrare il potere negoziale dei professionisti.
  • Formazione continua e tirocinio: la riforma rivede i criteri per la formazione continua, adeguandola ai nuovi contesti professionali. I programmi formativi dovranno essere aggiornati per includere obbligatoriamente le competenze digitali. Si promuoverà quindi un uso più efficace delle nuove tecnologie - inclusa l'intelligenza artificiale - nella pratica professionale e negli organi di gestione.  Sarà inoltre previsto uno snellimento delle regole per l’accesso alle professioni.
  • La revisione della normativa sulle società tra professionisti (STP), con particolare attenzione alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, per semplificare le procedure e incentivare nuove modalità di esercizio professionale. Tutto ciò per consentire agli studi di crescere, specializzarsi e meglio competere sul mercato.
  • Altra novità rilevante riguarda la governance degli ordini professionali. Allo scopo di valorizzare il ruolo sociale ed economico delle professioni regolamentate, la riforma interviene sul sistema elettorale dei singoli ordini e sulla loro funzione disciplinare e di vigilanza. Dal punto di vista giuridico, viene esplicitata la natura degli ordini quali "enti pubblici non economici aventi carattere associativo". L’intenzione è  promuovere trasparenza, rappresentanza di genere e meritocrazia negli organi territoriali e nazionali. 
  • Come accennato, si rafforza il principio della rappresentatività di genere: i regolamenti nazionali elettorali dovranno infatti garantire la parità di genere attraverso specifiche misure, come le quote di genere, la doppia preferenza di genere (o l’alternanza di generi nella composizione delle liste) ed altre misure idonee. I componenti dei consigli di disciplina locali e nazionali, nel rispetto del principio di tutela di genere, verranno nominati rispettivamente dagli Ordini territoriali e nazionali e comunicati al presidente del tribunale territorialmente competente.
  • Oltre a ridurre la disparità di genere, saranno implementate misure per favorire il ricambio generazionale, sia nella professione sia all'interno degli organi degli ordini. 
  • Andranno disciplinate le modalità di svolgimento delle riunioni dei Consigli di Disciplina, le fasi del procedimento disciplinare e i tempi di svolgimento del procedimento, garantendo agli incolpati la massima tutela del diritto di difesa. I Consiglieri di Disciplina dovranno ricevere una formazione obbligatoria, pena la decadenza dal ruolo.
  • Viene riservata in via esclusiva ai Consigli nazionali la competenza per adottare e aggiornare il codice deontologico degli ordini. Gli attuali codici dovranno essere aggiornati con l'esplicita previsione, a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale, seppur svolta con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica del professionista. Ci sarà un riordino delle competenze per risolvere sovrapposizioni e una maggiore chiarezza sulle attività riservate a ciascuna professione. 

Professioni forensi.

La riforma forense è costituita da un pacchetto di norme che mira ad aggiornare la professione, intervenendo su tirocinio, esame di Stato, deontologia e previdenza.
Tra le principali novità vi sono la modifica dell'esame di abilitazione, il ripristino del giuramento professionale, la definizione di esclusività delle attività professionali e l'adeguamento del sistema previdenziale della Cassa Forense. Viene inoltre rafforzata la disciplina sul segreto professionale, sancendone l'inviolabilità, per tutelare e sugellare il rapporto di fiducia tra avvocato e cliente. 
Fatte salve le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate, si considerano esclusive dell’avvocato le attività di consulenza e assistenza legale, se svolte in modo continuativo e connesse all’attività giurisdizionale.
Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche quando l’avvocato operi all’interno di un’associazione o società professionale, e si conferma il principio della libera pattuizione delle parti (oltre all’equo compenso), introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.
Il provvedimento, oltre a contenere le norme generali di cui si è parlato, con particolare riguardo all’aggiornamento della formazione, si concentra anche sullo svolgimento della professione in forma collettiva. A tale riguardo, vengono individuati gli elementi essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un’associazione possa essere qualificata come “forense”, solo se la maggioranza degli associati sono avvocati.
Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza al loro interno. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi del capitale, dei diritti di voto e di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento.
Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.
Di grande importanza è l’ampliamento delle attività “compatibili” con la professione di avvocato. A tal fine, vengono aggiunte cariche o funzioni, come amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene inoltre confermata la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche e si armonizza la disciplina degli avvocati degli enti pubblici, rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo e prevedendo che le prestazioni professionali siano svolte esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.
La delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico, prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF).
 

Professioni sanitarie.

Per quanto riguarda le professioni sanitarie e come accennato in premessa, di grande rilevanza è l’adozione dello scudo penale, che limita la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell’esercizio della professione, ai soli casi di colpa grave.
I casi di colpa grave, inoltre, dovranno essere accertati dal giudice, tenendo conto di una serie di elementi che includono, oltre alla complessità della patologia del paziente, anche l’eventuale scarsità delle risorse umane e materiali disponibili e le carenze organizzative delle strutture nelle quali questi professionisti operano.
Questa norma, in pratica, conferma e completa il disposto all’articolo 6 della legge 24/2017 (legge Gelli), che aveva riformato l’articolo 590 del Codice penale e prevedeva quanto segue: “Il professionista sanitario che prova di aver aderito alle buone pratiche cliniche non è più responsabile penalmente”.
Ricorderemo che, in caso di lesioni gravi o morte, la magistratura è tenuta ad intervenire, ai sensi del disposto degli articoli 589 e 590 del Codice penale. Il Pubblico Ministero, quindi, svolgerà le indagini preliminari, per raccogliere le prove del caso e decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale, portando il caso davanti a un giudice. 
A quel punto, dunque, partiranno due procedimenti: quello penale e quello civile (conseguente alle richieste di risarcimento eventualmente avanzate dagli aventi diritto). Avendo il primo processo precedenza temporale sul secondo, il possibile reo si troverà sospeso – anche per lungo tempo – tra le due decisioni, con tutte le conseguenze che ciò può implicare.
Dal momento che la pratica medica, per sua caratteristica precipua, può comportare che il paziente subisca lesioni gravi o addirittura perisca, la necessità per i magistrati di osservare il disposto del Codice penale ha sempre determinato gravi conseguenze per i medici, sia sul piano psicologico che sulla salvaguardia del prestigio personale. Da lungo tempo, quindi, si è cercato il modo di proteggere da tali gravi situazioni questa categoria professionale, che svolge un servizio di grandissima rilevanza e delicatezza, contribuendo a salvaguardare il dritto alla salute, garantito ai cittadini, quale privilegio inviolabile, dalla Costituzione del nostro Paese.

Conseguenze sul piano assicurativo.

Ricorderemo che l’obbligo di stipulare una polizza di Responsabilità Civile per tutte le categorie di professionisti è entrato in vigore in Italia nell’ormai lontano 2013, così come previsto dall’ultima Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012), cui fece seguito la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) e la Legge Gelli (24/2017), per i professionisti sanitari.
Una riforma che riguardasse tutte le più importanti categorie professionali operanti in Italia era dunque quanto mai attesa, soprattutto in considerazione della rivoluzione determinata dall’uso delle nuove tecnologie e dall’avvento dell’IA.
Quando parliamo di professionisti, ci riferiamo a quasi un milione e mezzo di esperti (solo per parlare degli iscritti alle casse) che lavorano nel nostro paese, producendo un reddito complessivo stimato in oltre 40 miliardi di euro. Si tratta dunque di un numero cospicuo di persone che ricoprono ruoli molto importanti sul piano sociale (pensiamo ai medici, che lavorano per salvaguardare il diritto costituzionale dei cittadini alla salute) e contribuiscono grandemente all’economia del paese.
 Uno dei pochi report disponibili, tra quelli che forniscono informazioni sulla responsabilità professionale in Europa, quello di Finaccord che risale al 2015, rivela come – per numero di professionisti e imprese di professionisti – l’Italia fosse quasi al livello di Germania e Francia, paesi che avevano (e ancora hanno) un numero di abitanti alquanto superiore al nostro.
Al giorno d’oggi, pur a distanza di 10 anni, queste statistiche risultano ancora abbastanza aderenti alla realtà e possiamo considerarle ancora credibili.
Conseguentemente, l’importo dei premi  di assicurazione per la responsabilità professionale, già al tempo, veniva stimato in oltre 750 milioni di sterline, il che fa del nostro un mercato di riferimento nel panorama europeo.
Come sappiamo, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale è nata con lo scopo di proteggere i redditi dei professionisti, minacciati dall’eventualità di dover pagare richieste di risarcimento anche molto consistenti, avanzate dai clienti. Ma soprattutto è nata per proteggere il diritto di ciascun cliente ad essere risarcito, nel caso in cui dovesse subire perdite, in conseguenza di un errore commesso involontariamente dal professionista.
Questa funzione di protezione dei diritti del cittadino-cliente e nel contempo del professionista, si manifesta chiaramente in tutte le norme che sono state mano a mano varate sui professionisti, incluse queste ultime leggi delega.
Allineare gli ordinamenti professionali italiani agli standard europei, armonizzando le regole e semplificando il sistema, in risposta alle trasformazioni tecnologiche, alla digitalizzazione e alla rivoluzione rappresentata dall’uso dell’IA, non può che avere effetti positivi sulla qualità di questa categoria di rischi, che si caratterizza per una estrema complessità, sia sul piano giuridico, che su quello squisitamente assicurativo.
L’assicurazione della responsabilità contrattuale che fa capo a questi soggetti, come sappiamo, è quanto mai complessa, perché alla molteplicità delle professioni corrisponde una grande diversità di profili giuridici: ogni attività comporta obblighi diversi ed un diverso profilo assicurativo. Ogni attività determina un particolare tipo di esposizione, che necessita di condizioni di polizza che la rispecchino e si riflettono in premi di polizza anche molto differenti.
La presenza di regole sempre più chiare e puntuali e di ordini professionali in grado di vigilare e gestire più attentamente l’attività dei loro iscritti, come previsto dalla nuova legislazione, dovrebbe quindi comportare un miglioramento nella gestione del rischio che fa capo a ciascuna specialità. Per tale ragione questa riforma è stata salutata con tanto entusiasmo dalle associazioni di categoria.
Per quanto attiene alle professioni mediche, poi, il completamento di quanto disposto dalla legge Gelli, sotto il profilo penale, darà ancora un po' più di respiro ad una categoria che continua ad essere attaccata – quasi sempre ingiustamente – da pazienti adirati o insoddisfatti.
Sul piano civilistico, e quindi dal punto di vista assicurativo, le conseguenze dovrebbero comunque essere positive, perché la magistratura civile ha sempre dovuto attendere lo svolgimento del processo penale a carico del professionista e tenerne conto.
Anche lo svolgimento complessivo delle vertenze, non dovendosi attendere la fine della causa penale per giungere a quella civile, risulterà più rapido, e ciò non può che tornare a favore dell’intero meccanismo.
Da segnalare, infine, l’allargamento delle maglie di compatibilità ad operare, nelle professioni forensi. La possibilità di ricoprire cariche di amministratore o presidente di società, per questi professionisti, potrebbe infatti avere conseguenze positive nel miglioramento della gestione del rischio delle polizze D&O, contratte dalle società stesse.
Potremo comunque misurare appieno i vantaggi della riforma, non appena verranno pubblicati i relativi decreti attuativi: sperando che le tempistiche per la loro promulgazione rispettino la tabella prevista. Non dimentichiamo che per la legge Gelli (e per altre normative simili), si è dovuto attendere molti anni.