
La legge n. 35 del 14 marzo 2025, entrata in vigore dal 12 aprile successivo ha modificato il disposto dell’art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale delle società di capitali. Questa riforma, attesa per lungo tempo da parte dei soggetti interessati, ha grande valenza sul piano assicurativo, dal momento che i membri del collegio sindacale sono compresi tra gli assicurati delle polizze D&O e dunque beneficiano di questa copertura, la cui portata diviene sempre più rilevante.
“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.”
A partire dall’entrata in vigore della legge n.35/2025 il testo è stato modificato come di seguito indicato:
“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”.
Pertanto, solo il primo comma dell’articolo rimane invariato: nella parte successiva il legislatore ha invece introdotto una serie di cambiamenti di grande rilevanza.
Ricordiamo che l’art. 2409-bis prevede che “lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. in tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.”
I sindaci, quindi, rispondono del danno cagionato alla società, ai soci, ai creditori ed a eventuali terzi, in solido con gli amministratori, ma d’ora in avanti vi saranno limiti per tale responsabilità, il che fornisce un punto di riferimento preciso per i liquidatori delle polizze D&O.
Prima della modifica normativa, l’istituto della responsabilità dei sindaci prevedeva un duplice binario di responsabilità: da un lato, la responsabilità disciplinata al primo comma della norma e indipendente da eventuali inadempimenti degli amministratori; dall’altro, un tipo di responsabilità dei sindaci, che funzionava in concorso con gli amministratori, disciplinata dal secondo comma dell’articolo e valida ogni qual volta si potesse provare che il danno causato dagli amministratori fosse dipeso dal fatto che i sindaci non avevano vigilato sugli obblighi di questi ultimi, come previsto dalla loro carica (la cosiddetta culpa in vigilando).
La modifica introdotta, pertanto, è chiaramente volta a limitare la responsabilità dei sindaci, chiarendone anche la portata e ancorandola a somme specifiche.
Allineare il limite previsto per la responsabilità di un soggetto all’importo dei compensi percepiti è divenuto un fatto abbastanza comune negli ordinamenti emanati negli anni più recenti. Ciò non solo si armonizza con la normativa degli altri paesi europei, ma ha il preciso scopo di riequilibrare il carico di responsabilità, perché non si verifichino sanzioni sproporzionate a carico di queste persone, che potrebbero addirittura rinunciare a rivestire ruoli di fondamentale importanza all’interno delle imprese, per il timore di essere troppo duramente punite in caso di errore.
La disciplina viene così uniformata a quella prevista per i revisori legali dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, che stabilisce che l'azione di risarcimento nei confronti di questi ultimi si prescriva in cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio, a prescindere dalla manifestazione del danno.
Questo punto non solo risulta essenziale per dirimere eventuali incertezze circa l’individuazione dell’esatto periodo concesso per esercitare l’azione di responsabilità e permette di allineare la responsabilità dei sindaci a quella – per molti aspetti analoga - dei revisori, ma ha una valenza fondamentale sul piano assicurativo.
Come sappiamo, infatti, uno dei problemi più ardui da affrontare per i sottoscrittori è rappresentato dalla “lunga coda” (long tail) che caratterizza questo tipo di coperture.
Più a lungo sarà possibile esercitare l’azione di responsabilità verso gli assicurati e più difficile sarà prevedere l’ammontare del risarcimento e individuare il premio più giusto da richiedere.
C’è tuttavia da rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115/2024, ha chiarito che la decorrenza del termine dalla data della relazione di revisione debba applicarsi esclusivamente alle azioni di responsabilità promosse dalla società che ha conferito l’incarico.
Per le azioni intentate da terzi o dai soci, invece, il termine di prescrizione segue le regole generali, ossia decorre dal momento in cui il danno si manifesti e diventi percepibile.
Il ridimensionamento della responsabilità di questi ultimi avrà pertanto ricadute favorevoli sulle polizze di responsabilità civile professionale di commercialisti e avvocati, che svolgono assai comunemente la funzione di sindaci.
Come sappiamo, in questi contratti, l’estensione per attività di sindaco comporta un rilevante aumento del rischio assicurato o può addirittura determinare il rifiuto di offrire copertura da parte degli assicuratori. Possiamo quindi presumere che i massimali offerti a questo proposito e l’appetito delle compagnie aumentino.
La riforma avrà effetti favorevoli anche sulle polizze D&O, ma queste operano spesso in coassicurazione con le polizze professionali obbligatorie dei sindaci e, sotto questo profilo, si può pensare che il recupero di cui le D&O godranno potrebbe risultare inferiore, proprio per l’applicazione della riforma.
Le previsioni dell’articolo 2407
Questo articolo fa parte del Libro V del nostro Codice, che si occupa delle norme che regolano l’organizzazione delle società per azioni e – prima di questa riforma – prevedeva quanto segue:“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.”
A partire dall’entrata in vigore della legge n.35/2025 il testo è stato modificato come di seguito indicato:
“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”.
Pertanto, solo il primo comma dell’articolo rimane invariato: nella parte successiva il legislatore ha invece introdotto una serie di cambiamenti di grande rilevanza.
Limite di responsabilità proporzionato ai compensi percepiti
Prima di tutto, viene delimitata la portata del danno risarcibile, proporzionandola alla remunerazione annua dei soggetti interessati e dividendola in scaglioni:- 15 volte il compenso percepito dagli amministratori, per coloro che guadagnano fino a 10 mila euro,
- 12 volte per i compensi da 10 mila a 50 mila euro,
- 10 volte per i compensi maggiori di 50 mila euro.
Ricordiamo che l’art. 2409-bis prevede che “lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. in tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.”
I sindaci, quindi, rispondono del danno cagionato alla società, ai soci, ai creditori ed a eventuali terzi, in solido con gli amministratori, ma d’ora in avanti vi saranno limiti per tale responsabilità, il che fornisce un punto di riferimento preciso per i liquidatori delle polizze D&O.
Prima della modifica normativa, l’istituto della responsabilità dei sindaci prevedeva un duplice binario di responsabilità: da un lato, la responsabilità disciplinata al primo comma della norma e indipendente da eventuali inadempimenti degli amministratori; dall’altro, un tipo di responsabilità dei sindaci, che funzionava in concorso con gli amministratori, disciplinata dal secondo comma dell’articolo e valida ogni qual volta si potesse provare che il danno causato dagli amministratori fosse dipeso dal fatto che i sindaci non avevano vigilato sugli obblighi di questi ultimi, come previsto dalla loro carica (la cosiddetta culpa in vigilando).
La modifica introdotta, pertanto, è chiaramente volta a limitare la responsabilità dei sindaci, chiarendone anche la portata e ancorandola a somme specifiche.
Allineare il limite previsto per la responsabilità di un soggetto all’importo dei compensi percepiti è divenuto un fatto abbastanza comune negli ordinamenti emanati negli anni più recenti. Ciò non solo si armonizza con la normativa degli altri paesi europei, ma ha il preciso scopo di riequilibrare il carico di responsabilità, perché non si verifichino sanzioni sproporzionate a carico di queste persone, che potrebbero addirittura rinunciare a rivestire ruoli di fondamentale importanza all’interno delle imprese, per il timore di essere troppo duramente punite in caso di errore.
Prescrizione ridotta a 5 anni
Viene inoltre aggiunto un quarto comma all’articolo, prevedendo espressamente un unico termine di prescrizione di cinque anni perché l’avente diritto eserciti l’azione di responsabilità verso i sindaci. Tale termine decorre dal momento del deposito della relazione dei componenti del collegio sindacale, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.La disciplina viene così uniformata a quella prevista per i revisori legali dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, che stabilisce che l'azione di risarcimento nei confronti di questi ultimi si prescriva in cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio, a prescindere dalla manifestazione del danno.
Questo punto non solo risulta essenziale per dirimere eventuali incertezze circa l’individuazione dell’esatto periodo concesso per esercitare l’azione di responsabilità e permette di allineare la responsabilità dei sindaci a quella – per molti aspetti analoga - dei revisori, ma ha una valenza fondamentale sul piano assicurativo.
Come sappiamo, infatti, uno dei problemi più ardui da affrontare per i sottoscrittori è rappresentato dalla “lunga coda” (long tail) che caratterizza questo tipo di coperture.
Più a lungo sarà possibile esercitare l’azione di responsabilità verso gli assicurati e più difficile sarà prevedere l’ammontare del risarcimento e individuare il premio più giusto da richiedere.
C’è tuttavia da rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115/2024, ha chiarito che la decorrenza del termine dalla data della relazione di revisione debba applicarsi esclusivamente alle azioni di responsabilità promosse dalla società che ha conferito l’incarico.
Per le azioni intentate da terzi o dai soci, invece, il termine di prescrizione segue le regole generali, ossia decorre dal momento in cui il danno si manifesti e diventi percepibile.
Impatto della riforma sul piano assicurativo
Riassumendo, per quanto attiene alla portata della legge 35/2025 a livello assicurativo, possiamo dire che i limiti introdotti riducono significativamente l’esposizione presumibile dell’organo di controllo delle società di capitali, soprattutto nelle azioni di responsabilità avviate nell’ambito di procedure concorsuali, in cui le richieste sono spesso di entità particolarmente elevata. Viene infatti spostato il focus sulla responsabilità degli amministratori, che sono anch’essi coperti all’interno delle polizze D&O, piuttosto che sull’azione dei sindaci.Il ridimensionamento della responsabilità di questi ultimi avrà pertanto ricadute favorevoli sulle polizze di responsabilità civile professionale di commercialisti e avvocati, che svolgono assai comunemente la funzione di sindaci.
Come sappiamo, in questi contratti, l’estensione per attività di sindaco comporta un rilevante aumento del rischio assicurato o può addirittura determinare il rifiuto di offrire copertura da parte degli assicuratori. Possiamo quindi presumere che i massimali offerti a questo proposito e l’appetito delle compagnie aumentino.
La riforma avrà effetti favorevoli anche sulle polizze D&O, ma queste operano spesso in coassicurazione con le polizze professionali obbligatorie dei sindaci e, sotto questo profilo, si può pensare che il recupero di cui le D&O godranno potrebbe risultare inferiore, proprio per l’applicazione della riforma.