Con il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 si avvia una nuova fase del settore degli appalti.
Il nuovo codice dei contratti pubblici mette in risalto alcuni principi generali, abbandona le linee guida dell’Anac e, soprattutto, introduce la digitalizzazione nell’intera procedura seguita dall’appalto pubblico.
I principi generali: risultato, fiducia, accesso al mercato
Uno degli aspetti principali del nuovo codice è la centralità attribuita ad alcuni principi generali.
Tra questi emergono:
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Il principio del risultato (art. 1), che si intende come l’interesse pubblico primario che le stazioni appaltanti devono perseguire nell’esercizio della loro attività affidando il contratto con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
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Il principio della fiducia (art.2) nell’azione legittima, trasparente e corretta della P.A., dei suoi funzionari e degli operatori economici.
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Il principio dell’accesso al mercato (art.3) inteso come imparzialità, non discriminazione, di concorrenza e di apertura al mercato e a tutti i suoi operatori.
A sottolineare il ruolo centrale di questi principi: l’art 4, “criterio interpretativo ed applicativo”, che dichiara che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1,2 e 3.
Digitalizzazione
La seconda parte del nuovo codice dei contratti è dedicata alla digitalizzazione. Dal 1˚ gennaio 2024 sarà obbligatorio l’E-procurament: chi non rispetterà negli standard di digitalizzazione, non potrà partecipare a gare e appalti.
A differenza della normativa attuale, quindi, che prevede il ricorso alle procedure digitali a scelta del contraente, il nuovo codice introduce la digitalizzazione per l'intero processo: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione, fino al pagamento dell’ultima fattura relativa al contratto.
Al fine di raggiungere questo obiettivo è prevista la realizzazione di un progetto nazionale di approvvigionamento digitale che si fonda sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, piattaforme di approvvigionamento digitale e l’utilizzo di procedure automatizzate.
Fideiussioni digitali e semplificazione delle procedure
La digitalizzazione delle procedure coinvolge, ovviamente, anche il mondo delle fideiussioni che potranno essere rilasciate solo in formato digitale.
È prevista, inoltre, la semplificazione delle procedure grazie alla possibilità di utilizzare documenti già inviati in precedenti bandi, attraverso la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC.
Per questa novità l’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2024.
Garanzie e soglie comunitarie
Il nuovo codice prevede importanti novità anche nell’ambito della Garanzia, provvisoria e definitiva, e sulle soglie comunitarie.
Appalti sotto-soglia
L’art. 53 dichiara che nelle procedure sotto-soglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che non lo richieda “la tipologia e la specificità della singola procedura o ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta”.
Nei casi in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non deve superare l’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
Appalti sopra-soglia
Per quanto riguarda invece gli appalti sopra-soglia, vengono introdotte importanti novità dall’art. 117:
• negli Accordi Quadro l’importo della garanzia definitiva non può superare il 2% del valore dell’Accordo Quadro stesso;
• negli appalti di lavori l’aggiudicatario può richiedere – prima della firma del contratto -di sostituire la garanzia definitiva con l’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 % degli stessi; è possibile per la stazione appaltante opporsi a tale richiesta.
Garanzia provvisoria: cauzione o fideiussione
Per quanto riguarda la garanzia provvisoria, inoltre, l’art.53 c.3, specifica, che può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106 (così come previsto nel D.L.gs. 50/2016).
Garanzia mediante cauzione
La garanzia sotto forma di cauzione deve essere costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente, mentre è espressamente escluso l’uso di contanti (come già previsto dal D.Lgs. 50/2016).
Garanzia mediante fideiussione
La garanzia sotto forma di fideiussione, può essere rilasciata dalle banche, dalle compagnie assicurative che soddisfino i requisiti di solvibilità previsti dalla legge, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1˚ settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva, o prevalente, attività di rilascio garanzie.
Come abbiamo anticipato una delle novità più importanti introdotta dal nuovo codice è la previsione che la garanzia fideiussoria debba essere presentata obbligatoriamente in formato digitale. Inoltre, deve essere verificabile telematicamente e gestita mediante piattaforme che utilizzano tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AgID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1.
In questo modo si dovrebbero garantire, alle gare di appalto, sicurezza e semplificazione delle procedure.
Infine, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 117, comma 12.
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