la polizza per medici e personale sanitario dopo la legge gelli bianco, intervista a riccardo cesari dell'ivass
Nell’ultimo anno si è parlato molto della Legge Gelli-Bianco e delle sue implicazioni sul settore delle Polizze di Responsabilità Sanitaria (MedMal).

Per fare il punto sulla situazione attuale e sulle prospettive future, abbiamo intervistato Riccardo Cesari, Membro del Consiglio dell'IVASS dal 2013 e professore ordinario, di Metodi matematici per l'economia e le scienze attuariali e finanziarie, all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

 
1. Qual è lo stato attuale del mercato assicurativo RC professionale Medica in Italia? Può darci un quadro sui principali player, la raccolta premi, il numero di denunce di sinistri e il livello di contenzioso?
 
Nel 2023 i premi per la r.c. sanitaria hanno raggiunto i 706 milioni di euro, pari a circa il 13% del ramo della r.c. generale e in crescita del +7,4% rispetto all’anno precedente. La raccolta è relativa principalmente alle coperture per le strutture sanitarie pubbliche (40% della raccolta complessiva del comparto) e al personale sanitario (39%); il sotto-settore delle strutture sanitarie private incide per il 21%.
 
 
Nel 2023 sono stati denunciati circa 16 mila sinistri, quasi metà relativi al personale sanitario. 
Significativa è l’incidenza del contenzioso: un sinistro su quattro tra quelli gestiti tra il 2012 e il 2023 è stato oggetto di contenzioso. Significativa è anche l’incidenza dei sinistri senza seguito, che incidono per il 44% sul totale dei denunciati nel quinquennio 2019-2023.

 
2. Durante il suo intervento all’Health Insurance Summit 2024, ha evidenziato come la raccolta premi della RC Sanitaria sia caratterizzata da un'alta concentrazione, con i primi 5 player che detengono l’80% del totale. Quali fattori ritiene abbiano contribuito a questa concentrazione del mercato? Perché, secondo lei, nuovi player faticano a entrare, o a competere, in questo settore e quali strategie dovrebbero adottare?
 
In effetti, il mercato della r.c. sanitaria si caratterizza per una forte concentrazione, con una quota di premi raccolta dalle prime dieci imprese pari al 94,1% del totale (80,7% per le prime 5). Alle diverse tipologie di rischi assicurabili corrispondono differenti livelli di concentrazione con una quota dei premi raccolta dai primi 5 operatori massima per le strutture sanitarie pubbliche (99,6%) e pari al 74% per gli operatori sanitari. 
 
Tra i principali fattori segnalati dalle imprese, c’è l’incertezza nella quantificazione del rischio, la scarsa informazione sui sinistri, l’insufficiente profittabilità e l’eccessiva crescita dei risarcimenti.

Quasi un’impresa su due indica tra le cause principali dello scarso sviluppo della r.c. sanitaria in Italia l’incertezza derivante dall’incessante evoluzione dalla giurisprudenza. Anche l’estrema lentezza del contenzioso giudiziario danneggia lo sviluppo del mercato.

Al riguardo, tuttavia, possiamo oggi segnalare come nota positiva l’emanando decreto MIMIT sulla Tabella Unica Nazionale sui risarcimenti delle lesioni macropermanenti (ex art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private), alla cui costruzione IVASS ha dato un ampio e fattivo contributo tecnico.
 
 
 
3. In che modo la Legge Gelli ha migliorato l’approccio dei medici alla sottoscrizione di una copertura assicurativa? Cosa si potrebbe fare, secondo lei, per tutelare quelle specializzazioni mediche che trovano difficoltà a sottoscrivere una copertura assicurativa? E come potrebbe intervenire il legislatore per bilanciare l’assenza di un obbligo a contrarre da parte delle compagnie con la necessità di protezione di determinate categorie professionali?
 

La legge Gelli ha certamente migliorato la diffusione di una cultura del rischio prevedendo la responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie e in tal modo ha di fatto contribuito a eliminare le citazioni in giudizio dei medici e del personale sanitario in servizio al momento dell’evento. Ora solo in caso di colpa grave del medico o del restante personale sanitario la struttura potrà agire in rivalsa.

Per medici e personale sanitario strutturati, pertanto, non mi risulta vi siano difficoltà a trovare una copertura assicurativa a prezzi accessibili. Diversa la situazione per alcuni professionisti medici che operano fuori dalle strutture per conto proprio. In tal caso confermo la difficolta a trovare coperture adeguate a prezzi non proibitivi, e si dovrebbe incidere sulla riduzione dei rischi e sulla gestione e controllo degli stessi.

Per favorire la concorrenza vedrei molto positivamente un’estensione del Preventivatore pubblico per la r.c. auto (gestito dall’IVASS) anche alla r.c. sanitaria. Sarebbe un modo innovativo ed efficace di far conoscere e mettere in competizione tutta l’offerta disponibile sul mercato assicurativo. Trasparenza, competitività e mobilità sono le parole-chiave per una maggiore efficienza del mercato.
 


4. Come si stanno preparando le compagnie assicurative alla scadenza del 28 febbraio? Guardando al 1° marzo 2026, quali cambiamenti prevede che le compagnie apporteranno alle loro polizze per essere in regola con la normativa? Ritiene che ci saranno difficoltà o opportunità specifiche legate a questo adeguamento normativo?
 
Il Decreto MIMIT n. 232/2023 sui requisiti delle polizze assicurative, pubblicato in G.U. n. 51 del 1.3.2024, è in vigore dal 16 marzo 2024 e prevede l’adeguamento a tali requisiti dei contratti di assicurazione in corso di validità alla loro scadenza e comunque entro 2 anni.

I requisiti per i professionisti riguardano, in particolare, i massimali (art. 4 c.2), tra 1 e 2 milioni per sinistro e il triplo per anno, le garanzie (art. 5), il divieto di recesso da parte dell’assicuratore (art. 6) e gli obblighi di pubblicità e trasparenza (art. 7). Ci sono novità importanti per il mercato, come l’azione diretta, la non opponibilità delle eccezioni, il bonus-malus, i vincoli sul diritto di recesso. Le difficoltà interpretative (a cui può dare risposta solo il Legislatore) non mancano.

Tuttavia, c’è ancora un anno alla scadenza ultima e voglio sperare che non ci saranno insormontabili difficoltà applicative. Da quella data partirà il monitoraggio dei premi da parte dell’IVASS, alla luce dell’andamento dei sinistri e della gestione, analisi e mitigazione dei rischi da parte dei soggetti assicurati (art. 3 comma 7 e 8).  



5. Per quanto riguarda le strutture sanitarie, come crede che si adegueranno all’obbligo normativo di gestione del rischio? Quali vantaggi o svantaggi derivano dalla scelta di gestire il rischio internamente, attraverso la costituzione di un fondo, rispetto al trasferimento del rischio a un assicuratore? In questo secondo caso, quali fattori ritiene siano determinanti nella selezione delle compagnie assicurative?
 
La legge parifica le due alternative della copertura dei rischi o sul mercato o attraverso l’autoritenzione del rischio.

Questa seconda strada è molto più impegnativa poiché richiede la creazione di una struttura interna capace non solo di valutare il rischio ma anche di costituire un vero e proprio bilancio assicurativo-attuariale in grado di far fronte prospetticamente, sulla base delle tecniche specifiche, ai rischi sanitari a cui è esposta la struttura. A fronte di un minor costo (a partire dai risparmi sull’intermediazione assicurativa e sui caricamenti) vanno attentamente considerati i costi interni di gestione del rischio e di assunzione delle responsabilità. Non credo che una valutazione ben fatta si traduca in un grande vantaggio economico a favore dell’autoritenzione.

Inoltre c’è tutta la fase di liquidazione dei sinistri e di gestione del contenzioso; evidentemente questi ultimi processi, tipici delle imprese di assicurazione, difficilmente possono essere gestiti dalle strutture sanitarie con la necessaria economicità.

La scelta della o delle compagnie di assicurazione cui affidare la copertura dovrebbe essere fatta guardandone attentamente la solidità finanziaria, l’esperienza e la qualità (in senso lato) dei servizi offerti (sistema di denuncia, personale dedicato, velocità di liquidazione etc.).


6. Infine, come pensa che le compagnie assicurative applicheranno il sistema bonus malus nel contesto della RC Sanitaria? In caso di sinistro, quale classe di merito sarà considerata: quella acquisita al momento del sinistro o quella vigente al momento della liquidazione?
 
Il sistema bonus/malus nella r.c. sanitaria non può avere le stesse caratteristiche ed automatismi di quello vigente nella r.c. auto.

In sanità, infatti, sono presenti aspetti e complicazioni particolari, a cominciare dal più frequente ricorso al contenzioso giudiziario e ai tempi molti più lunghi di durata della pratica, tra il momento iniziale della denuncia del sinistro e la fase finale del pagamento.

Infatti una corretta misura del rischio dovrebbe riflettere, alla fine dell’iter, l’effettivo grado di responsabilità della struttura/figura sanitaria e l’effettivo importo pagato. Questo vorrebbe dire avere una fotografia della rischiosità riferita a molti anni prima (data di accadimento), sia pure composta con le risultanze finali (spesso giudiziarie) formatesi molti anni dopo.

Nel caso della r.c. sanitaria, la classificazione bonus/malus dovrebbe, credo più modestamente, riflettere il livello di coinvolgimento di ciascuna struttura nel generale contenzioso coi pazienti, considerati anche i costi espliciti e impliciti della litigiosità, a prescindere dei suoi esiti finali.

Torna qui utile richiamate un principio che dovrebbe essere ormai acquisito nel settore, per cui una buona comunicazione col paziente è parte integrante della cura sanitaria e di una sua corretta e non patologica evoluzione.