differenza tra contrattuale ed extracontrattuale nelle polizze per istituti di vigilanza

Dal 2010 gli Istituti che operano nell’ambito della sicurezza e della vigilanza hanno l’obbligo di stipulare un’Assicurazione che include una copertura per Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Contrattuale (RCC).

Le condizioni della Polizza, disciplinate dal decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010 e s.m.i. sono variabili e dipendono dalla dimensione dell’Istituto, dalle mansioni svolte e dall’ambito territoriale in cui opera.  

La Polizza per gli Istituti di Vigilanza offre una copertura a tutte quelle realtà che lavorano, anche in collaborazione, in via istituzionale, con le forze di Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito Italiano e/o unitamente con altre società raggruppate in Associazione Temporanea di Impresa (ATI).

Tuttavia, nonostante l'obbligatorietà, spesso gli Istituti di Vigilanza faticano nel reperire una copertura adeguata, in quanto si tratta di una Polizza poco diffusa sul mercato. 

La principale difficoltà risiede nell'inclusione della copertura Responsabilità Civile Contrattuale (RCC), un rischio complesso che richiede competenze specifiche. 

Quest’ultima si differenzia dalla Responsabilità Extracontrattuale, la quale, al contrario, è spesso inclusa nelle Polizze.

Proviamo a chiarire quali sono le principali differenze tra queste due forme di responsabilità.

 

Cos’è la Responsabilità Civile Contrattuale (RCC) e differenze con la Responsabilità Extracontrattuale
 

Responsabilità civile contrattuale: “Responsabilità del debitore”.
 

La Responsabilità Contrattuale è disciplinata dall’art.1218 del Codice civile: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno quando questo danno c’è o si verifica se non prova che l’inadempimento / ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. 

Consiste in una fattispecie giuridica conseguente all’inadempimento delle obbligazioni. 

La parte di un contratto che non abbia eseguito correttamente la prestazione dovuta è, infatti, tenuta a risarcire l’altra parte, anche se il fatto non costituisce un illecito.

Ne consegue che non è necessaria la presenza di un danno per richiamare la responsabilità.

Nel contesto della RCC, infatti, si parla di danno eventuale perché quest’ultimo potrebbe anche non esistere.

L’elemento del danno eventuale, e il conseguente obbligo di procedere al risarcimento, potrà sorgere in un momento successivo all’inadempimento e non in un tempo precedente allo stesso.
 

Responsabilità extracontrattuale: “Responsabilità da fatto illecito”
 

La Responsabilità Extracontrattuale, invece, è disciplinata dall’art. 2043 del Codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

In questo caso si parla di una responsabilità derivante da fatto illecito in grado di produrre un pregiudizio economico nei confronti di un soggetto che ha subito il danno, pur non essendoci un rapporto obbligatorio tra essi.

Il principio alla base della Responsabilità Extracontrattuale è quello del neminem laedere, secondo cui tutti devono astenersi dal ledere la sfera giuridica altrui. 

La Responsabilità extracontrattuale, a differenza della Responsabilità contrattuale, non prevede alcun vincolo o rapporto obbligatorio tra le parti e deriva solo dal fatto illecito compiuto dal danneggiante nei confronti del danneggiato.

 

Differenze sostanziali
 

La Responsabilità Extracontrattuale richiama in parte la disciplina della Responsabilità Contrattuale, esistono, tuttavia, delle differenze sostanziali per quanto riguarda: valutazione e risarcimento del danno, onere della prova, capacità giuridica e prescrizione. 

 

1) Valutazione e risarcimento del danno

Responsabilità civile contrattuale:

Sono risarcibili solo i danni che si potevano prevedere, al momento in cui è stato stipulato il contratto, salvo che l’inadempimento o il ritardo abbiano natura dolosa (art. 1225 c.c.).

Il risarcimento deve considerare sia i pregiudizi subiti dal danneggiato che il suo mancato guadagno, quando siano conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento. 

Responsabilità extracontrattuale:

Sono oggetto di risarcimento tutti i danni subiti dal danneggiato, siano essi prevedibili o non prevedibili. (art. 2056 c.c.).

 

2) L’onere della prova

Responsabilità contrattuale:

Il debitore deve eseguire la prestazione e in caso di inadempimento dovrà provare in sede di giudizio che ciò sia avvenuto per cause a lui non imputabili. Nei fatti, è il debitore ad avere l’onere della prova e non il creditore. Quest’ultimo possiede un contratto che attesta l’obbligo del debitore nei suoi confronti. (art. 1218 c.c.).

Responsabilità extracontrattuale:

L’onere della prova è a carico di chi subisce il danno, il quale deve provare che vi è stata colpa o negligenza del soggetto che era tenuto a comportarsi secondo le norme dell’ordinamento giuridico (art. 2043 c.c.)

 

3) Capacità giuridica

Responsabilità contrattuale:

A rispondere è il debitore che ha la capacità di contrarre un’obbligazione. Il debitore è quindi un soggetto dotato di capacità di agire secondo la legge. 

Responsabilità extracontrattuale: 

A rispondere, per aver commesso il fatto illecito, è chiunque abbia la capacità di intendere e di volere. Nel caso di un minore, o un interdetto, risponde con il proprio patrimonio il soggetto tenuto alla sua educazione, alla sua sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver potuto evitare il danno.

 

4) Prescrizione

Responsabilità contrattuale:

Il creditore è in possesso di un titolo che consente di provare l’inadempimento della prestazione. Ne consegue la possibilità di richiedere il risarcimento in giudizio secondo il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni, dal momento in cui è sorta l’obbligazione (art. 2946 c.c.).

Responsabilità extracontrattuale:

Data l’assenza del titolo vi è la necessità di ricostruire il fatto illecito attraverso le testimonianze di soggetti. Il legislatore ha previsto un termine di prescrizione breve per il risarcimento del danno: 5 anni dal momento in cui “si esteriorizza e diventa conoscibile l’evento dannoso” (art. 2947 c.c.).