
La lotta alle frodi fiscali sta assumendo, in Italia e in Europa, un ruolo sempre più centrale degli indirizzi politici dei governi. In particolare, il settore dell’IVA sta ricevendo una particolare attenzione in quanto rappresenta una delle aree più sensibili e vulnerabili.
Si inserisce in questo contesto il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, che introduce nuovi obblighi per chi opera in qualità di Rappresentante fiscale per tutti quei i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.
Ricordiamo, infatti, che un soggetto non residente, e privo di una stabile organizzazione in Italia, quando effettua, ad esempio, un’operazione che è soggetta a IVA, deve nominare un Rappresentante fiscale (art. 17, co. 3 del DPR 633/1972, come modificato dal D.lgs. 13/2024) oppure identificarsi direttamente (art. 35-ter del DPR 633/1972).
L’obiettivo della norma è quindi quello di rafforzare i controlli sull’IVA contrastando con forza comportamenti evasivi e fraudolenti.
A definire le modalità operative del nuovo adempimento introdotto dal D.Lgs. 13/2024 è stato un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate lo scorso aprile, Prot. n. 186368/2025.
Cosa dice il decreto: gli obblighi del Rappresentante fiscale.
Come anticipato, la norma ha introdotto nuovi obblighi per il Rappresentante fiscale, che viene nominato da soggetti non residenti in UE/SEE che operano in Italia.
In particolare, l’art. 4 del D. Lgs. 13/2024 prevede l’obbligo per il professionista di assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea Garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.
Inoltre, i soggetti non residenti che nominano un rappresentante fiscale sono tenuti a ottenere una Garanzia, ai sensi dell’art. 35, co. 7- quater del DPR 633/1972 comma 7-quater, al fine di richiedere o mantenere l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).
Quest’ultima deve essere prestata in favore del Direttore pro-tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in ragione del domicilio fiscale del Rappresentante fiscale, sotto forma di, alternativamente:
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Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
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Fideiussione bancaria;
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Polizza fideiussoria.
Per una maggiore comprensione, scendiamo nel dettaglio delle Garanzia fideiussorie richieste:
1. Garanzia per la nomina del Rappresentante fiscale
È richiesta una fideiussione con massimale minimo determinato in base al numero dei soggetti rappresentati.
La garanzia deve avere una durata minima di 48 mesi e, trascorso questo periodo, non è necessario rinnovarla.
2. Garanzia per l’iscrizione nella banca dati VIES
Serve una fideiussione con massimale minimo di 50.000 euro, valida per almeno 36 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Anche in questo caso, non è previsto il rinnovo dopo la scadenza.
Garanzia per la nomina del Rappresentante fiscale: massimali.
In particolare, il Rappresentante fiscale dovrà prestare una garanzia patrimoniale se rappresenta più di un soggetto con i seguenti massimali:
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30.000 €, da 2 a 9
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100.000 €, da 10 a 50
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300.000 €, da 51 a 100
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1.000.000 €, da 101 a 1.000
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2.000.000 €, oltre 1.000
Nel caso in cui, invece, il soggetto rappresentato sia solo uno, il professionista non ha l’obbligo di prestare una Garanzia ma deve comunque presentare una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000.
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